Promozione della cogenerazione ad alto rendimento


8 maggio 2007

Decreto Legislativo
Il 6 marzo 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo (1) che recepisce la Direttiva Europea relativa alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento (2).

Obiettivi
Il decreto definisce le misure di promozione per lo sviluppo degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento definendo le caratteristiche tecniche, in base al calore utile (3) e al risparmio di energia primaria conseguito, che questi impianti devono rispettare.

Cogenerazione ad alto rendimento
Il provvedimento definisce la cogenerazione come “la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica” (4) ed indica le condizioni in base alle quali un impianto è definibile di cogenerazione ad alto rendimento (5).
Inoltre fino al 31 dicembre 2010, per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione, sono fatte salve le disposizioni della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG) (6).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l’AEEG deve emanare un provvedimento che definisce le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche per le unità di cogenerazione ad alto rendimento (7).

Garanzia di origine
Tutti gli impianti di cogenerazione che rispondono ai requisiti descritti nel paragrafo precedente e che hanno una produzione annua di elettricità superiore ai 50 MWh hanno diritto al rilascio della Garanzia di Origine.
Il rilascio della Garanzia di Origine permette al produttore di dimostrare che l’energia venduta è prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
La Garanzia di Origine deve essere rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) che deve emanare un documento che attesti le procedure tecniche per il rilascio di questa certificazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto.
La Garanzia di Origine rilasciata da altri Stati Membri dell’Unione Europea, a seguito dell’attuazione della direttiva relativa alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento (2), è riconosciuta anche in Italia purché: specifichi quanto richiesto per il rilascio della certificazione in Italia (8); nello Stato Membro in cui è stata rilasciata vi siano misure analoghe di promozione; per l’energia elettrica prodotta in Italia, vi siano le stesse possibilità di riconoscimento.

Promozione della cogenerazione ad alto rendimento
Tutti gli impianti riconosciuti come impianti di cogenerazione ad alto rendimento potranno beneficiare:

  • della certezza della connessione alla rete, in quanto il distributore è obbligato a connettere l’impianto alla propria rete se il cliente lo richiede;
  • della priorità di dispacciamento: vale l’obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta da questi impianti e quindi la precedenza accordata da parte di Terna, gestore di trasmissione nazionale, dell'energia elettrica sulla rete;
  • dell’esenzione dall’obbligo, in capo ai produttori di energia da fonti fossili, di immettere in rete una certa quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile o di acquistare Certificati Verdi;
  • dei Certificati Bianchi (9) per cui il decreto sollecita una revisione del sistema dei Certificati Bianchi come strumento di incentivazione alla cogenerazione;
  • dello scambio sul posto (10) per impianti di potenza inferiore a 200 kW per cui l’AEEG dovrà emanare le condizioni tecniche economiche relative a questo servizio;
  • della semplificazione del processo di autorizzazione per gli impianti di potenza inferiore ai 300 MW per cui l’autorizzazione sarà rilasciata attraverso procedimento unico. Mentre per gli impianti di piccola e microcogenerazione si attende un provvedimento per stabilire le procedure semplificate da applicare.

Il decreto si applica anche agli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (11), per i quali la Legge Finanziaria 2007 (12) ha abolito il diritto all’assegnazione dei Certificati Verdi previsti per l’energia elettrica prodotta e immessa nella rete di teleriscaldamneto.
I diritti acquisiti dai soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione restano tali fino alla data di naturale scadenza del trattamento stesso (12 anni), se per questi impianti si verifica una delle condizioni seguenti:

  • siano già entrati in esercizio tra il 14 settembre 2004 e il 31 dicembre 2006 (13);
  • siano stati autorizzati dopo il 14 settembre 2004, e prima del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
  • entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima del 31 dicembre 2006.

Il mantenimento del diritto all’acquisizione dei Certificati Verdi per questi impianti di potenza elettrica superiore a 10 MW è subordinato all’ottenimento della registrazione del sito secondo il regolamento EMAS, entro due anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Il provvedimento chiarisce che (14) i Certificati Verdi provenienti da impianti di cogenerazione applicata al teleriscaldamento possono essere utilizzati dalle imprese soggette all’obbligo (produttori di energia da fonte fossile) di produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile solo per una quota pari al 20% del totale dei Certificati Verdi necessari. Pertanto, il restante 80% deve essere costituito da Certificati Verdi ottenuti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Monitoraggio e controllo
Infine, si ricorda che:

  • gli esercenti di officina elettrica che effettuano la denuncia di officina devono comunicare annualmente i dati relativi alla propria officina elettrica al GSE (15). Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare un decreto per semplificare le modalità tecniche relative a questo tipo di comunicazione per gli impianti di piccola e micro-cogenerazione;
  • tutti gli impianti di cogenerazione devono essere dotati di apparecchi di misurazione del calore utile ad eccezione degli impianti di potenza inferiore a 1 MWe per cui i soggetti titolari o responsabili dell’impianto autocertificano il calore utile.

Riferimenti e collegamenti
1. Decreto Legislativo, 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell’energia, nonché modificata alla direttiva 92/42/CEE”.
2. Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
3. Per calore utile si intende il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore e di raffreddamento dove per domanda economicamente giustificabile si intende una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di rafreddamento e che sarebbe alrimenti suddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione.
4. La cogenerazione è così definita all’articolo 2 comma 1 del provvedimento in cui si precisa anche che per unità di piccola cogenerazione si intende un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe, e che per unità di microcogenerazione si intende un’unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe.
5. Come definito all’allegato III del D.lgs n. 20/07.
6. La Deliberazione AEEG n. 42/2002.
7. Al momento è stato pubblicata la delibera n. 91/2007“Avvio di procedimento ai fini dell’attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento”.
8. La Garanzia di Origine rilasciata in Italia deve specificare:

  • ubicazione dell’impianto;
  • tecnologia utilizzata;
  • combustibile con cui è stata prodotta l’elettricità;
  • quantità di combustibile utilizzato mensilmente;
  • corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che la garanzia di origine rappresenta (come definito all’allegato III);
  • il potere calorifero inferiore del combustibile da cui è stata prodotta l’elettricità;
  • il risparmio di energia primaria (come definito all’allegato II);
  • monitoraggio e controllo.

9. Cfr. Assolombarda Informa n. 7 del 7 febbraio 2005 “Da sapere - Efficienza energetica: novità normative e opportunità di risparmio per le imprese”. Oppure Cfr. Assolombarda Informa n. 41 del 22 novembre 2006 “Da valutare - Efficienza energetica: situazione attuale e attività in corso”.
10. Il servizio di scambio sul posto consente, all’utente elettrico che se ne avvale, di poter compensare su base annuale le immissioni e i prelievi di energia elettrica relativi ad un determinato punto di connessione.
Cfr. Assolombarda Informa n. 8 dell’8 marzo 2006 “Da valutare - Scambio sul posto per impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza minore di 20 kW”.
11. Cfr. Assolombarda Informa n. 2  del 17 gennaio 2007 “Da valutare - Legge Finanziaria 2007: agevolazioni per interventi di efficienza energetica”.
12. Come aveva previsto la legge del 23 agosto 2004, n. 239.
13. In particolare il periodo intercorrente di riferimento è quello compreso tra la data di entrata in vigore della legge del 23 agosto 2004 n. 239 e quella della Legge Finanziaria 2007.
14. Il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 prevedeva l’utilizzo dei Certificati Verdi ottenuti dall’energia termica immessa in teleriscaldamento e prodotta da impianto di cogenerazione, solo dopo che siano stati annullati tutti i Certificati Verdi maturati da produttori di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile.
15. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all’ufficio tecnico di finanza competente per il territorio che poi rilascia la licenza di esercizio ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

Contatti
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