Il Decreto PNRR 2 accoglie l'istanza di un nuovo rinvio per il codice della crisi

Il testo entrerà in vigore il 15 luglio all’esito dell’iter di recepimento della Direttiva Insolvency.

Lo slittamento dal 16 maggio al 15 luglio 2022 della data di entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza si è reso necessario in considerazione delle significative modifiche contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva Insolvency UE/2019/1023 che l’Italia si è impegnata a recepire entro il prossimo 17 luglio.

Già in sede di approvazione dello schema di decreto legislativo, Confindustria aveva evidenziato il disallineamento temporale che si sarebbe prodotto e la necessità di intervenire normativamente in modo che il Codice di riforma entri in vigore solo al termine dell'iter di recepimento della Direttiva.

La modifica di maggior rilievo prevista dall’attuazione della Direttiva consiste nell’abrogazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, degli indici e degli indicatori della crisi e degli organismi di composizione, individuati come destinatari delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Infatti, in linea con i principi della Direttiva viene indicato come strumento più adatto per l’avvio di una ristrutturazione in una fase precoce della crisi, funzionale al risanamento, quello della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento lo scorso agosto ed è operativo dal 15 novembre 2021.

La composizione negoziata della crisi non fa più perno su meccanismi di attivazione automatica come gli indici ed indicatori di crisi, impostati in uno scenario economico molto diverso da quello attuale, post emergenziale.

Proprio per evitare il rischio che in sede di prima applicazione si producessero effetti eccessivamente penalizzanti, l’entrata in vigore era stata differita al 31 dicembre 2023, quando, auspicabilmente, gli squilibri legati all’emergenza sarebbero stati riassorbiti.

Il Decreto interviene abrogando anche la previsione del loro differimento.

La nuova definizione di crisi prevista dallo schema di attuazione della direttiva non sarà più dunque collegata ad indici e indicatori ma a segnali di allarme ai quali l’impresa sarà chiamata a reagire. Proprio l’individuazione di tali soglie di allarme è oggetto di confronto sul testo dello schema di decreto.

Anche questo tema sarà oggetto del webinar che si terrà il prossimo 11 maggio. 

Note

1. Decreto legge 30 aprile 2022 n.36 in G.U n.100 del 30 aprile 2022. 

Contatti

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