Covid-19 - Gestione dei rifiuti e bonifiche - Nuove disposizioni regionali

La Regione Lombardia ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/06 (Codice Ambientale) per dettare nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza COVID-19.

La Regione Lombardia a seguito dell'emergenza in atto, ha emanato un'ordinanza1 per dettare forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Assolombarda, nel rimandare a una lettura puntuale dell'ordinanza, evidenzia i seguenti aspetti:

Gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Si conferma2 che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, prodotti anche fuori dal circuito domestico (es. in azienda), devono essere assimilati agli urbani e devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione dei rifiuti indifferenziati;

i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti garantiscano una frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari almeno alle frequenze contrattuali, eventualmente incrementabili anche attraverso circuiti di raccolta su pubblica via dedicati, anche a chiamata;

Durata del Deposito Temporaneo

Nel rispetto delle norme antincendio, per i soggetti che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo sono concesse deroghe automatiche a quanto previsto dall’art 183 , comma 1, lettera bb) del d.lgs 152/2006 e in particolare:

  • i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

Capacità di stoccaggio

Nel rispetto delle norme antincendio e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:

  • i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%. La disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell'impianto, aventi le medesime caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc...).
Chi intende avvalersi di queste deroghe, deve inviare apposita comunicazione alla Regione Lombardia, alla Provincia /Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, all’ARPA e ai Vigili del fuoco, che attesti il rispetto dall’autorizzazione in essere, che indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e attesti il rispetto:

      • delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art 26.bis del DL 4 ottobre 2018, n°113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
      • di spazi adeguanti per gli stoccaggi in relazione all’aumento previsto;
      • delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
      • la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene, laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;

La comunicazione deve essere redatta dal Direttore Tecnico dell’Impianto o tecnico abilitato.

Potenzialità di trattamento di alcune tipologie di impianti di recupero e smaltimento rifiuti

Nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle norme antincendio e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:

  • in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; questa deroga si applica automaticamente, senza bisogno di alcuna comunicazione;
  • in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; questa deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed  ARPA al fine di avere l’informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli;
  • in caso di impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all’arco temporale del 2020; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ed ARPA, indicando il carico termico nominale come definito all’art. 237-ter, comma 1, lettera b) del d.lgs. 152/06;

Mantenimento interventi di emergenza e di bonifica

Vanno mantenuti gli interventi in corso sul territorio regionale quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse.

Garanzie finanziarie

Per le deroghe autorizzative concesse con l'ordinanza in oggetto, non sono dovuti adeguamenti delle garanzie finanziarie in essere.

Validità temporale dell'ordinanza

Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione fino al 31 agosto 2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del D. Lgs. 152/2006;

Note

1.  Decreto 1 aprile 2020, n.520.
2. Nota Regione Lombardia sulla gestione rifiuti urbani del 13 marzo 2020.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

  • Alfredo Parodi, tel. 0258370424;
  • Giuseppe Spina, tel. 0393638262 (Monza);
  • Vincenzo Mauro, tel. 0258370483;
  • Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370344.

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