Nomina del consulente ADR - Chiarimento ministeriale

Le esenzioni previste in ADR restano valide anche per gli speditori.

A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano “speditori” di merci pericolose su strada.

Dal 1° gennaio 2023, pertanto, diventa obbligatoria la nomina del consulente ADR anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

E' possibile non nominare il consulente ADR nei seguenti casi:

  • le attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3 (disposizioni speciali applicabili a determinati oggetti o sostanze), 3.4 (merci pericolose imballate in quantità limitate) o 3.5 (merci pericolose imballate in quantità esenti) - punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR;
  • le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi - punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR.

Le attuali esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, si applicano dunque anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

In allegato la nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Contatti

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  • Giuseppe Spina, tel. 0393638.262;
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