Assolombarda informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Il regolamento entrerà in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, salvo alcune disposizioni che presentano date differite.
Il regolamento – composto da 86 articoli e 13 allegati – rivede la disciplina vigente in materia e stabilisce le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.
Stabilisce inoltre le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
Il regolamento - ad esclusione di quanto indicato in art. 2, comma 2 - si applica:
- alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
- alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
- alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
- alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
La nuova norma vieta tutte le spedizioni di rifiuti destinate allo smaltimento all’interno dell’Ue a patto che siano concordati e autorizzati mediante procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta.
Le spedizioni di rifiuti intra-UE per operazioni di recupero rientranti in “lista verde” continueranno ad essere consentite attraverso la procedura meno rigorosa stabilita negli obblighi generali di informazione.
Il Regolamento contiene altresì una deroga (art.4, comma 5) per le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali (allo scopo di accertare le caratteristiche fisiche o chimiche dei rifiuti o di determinare la loro idoneità al recupero o allo smaltimento), qualora il quantitativo di rifiuti non superi i 250 kg, prevedendo gli obblighi generali di informazione previsti dall’art. 18.
Si ricorda che sebbene l’attuale regolamento (CE) n.1013/2006 verrà formalmente abrogato il 20 maggio 2024, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 ad eccezione di alcuni casi, tra i quali:
- le disposizioni relative agli Accordi per le zone di confine (art.30 Reg. 1013/2006) cessano di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;
- le procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o III A (art.37 Reg. 1013/2006) continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;
- le disposizioni relative alle Relazioni degli Stati membri (art.51 Reg. 1013/2006) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025;
- il recupero o smaltimento dei rifiuti di spedizioni per le quali le autorità competenti hanno rilasciato autorizzazione ai sensi del Reg. 1013/2006 dovrà essere completato entro il 21 maggio 2027;
- le spedizioni destinate ad impianti di recupero dotati di autorizzazione preventiva per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato autorizzazione dovranno essere completate non oltre il 21 maggio 2029.