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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Le somme versate in attuazione di accordi transattivi sono soggette ad IVA ordinaria se è ravvisabile l'esistenza di un rapporto di sinallagmaticità tra l'obbligo di non fare e la somma dovuta.
L'Agenzia delle Entrate interviene sulla possibilità di disapplicare il divieto di riporto delle perdite (TUIR, art. 172, c. 7) in un particolare caso di fusione inversa fusione inversa che rappresenta l’ultima fase di una complessa operazione di riorganizzazione che comprende:- una scissione proporzionale che ha portato la costituzione di una holding;- e la successiva incorporazione di tale holding da parte dalla propria controllata.
Il decremento complessivo del patrimonio netto che si verifica in sede di prima applicazione del principio contabile IFRS 9 non riduce la base ACE nell’esercizio di iscrizione della risersa da FTA (First Time Adoption), ma occorre rettificare gli utili nei successivi esercizi in cui si realizzano le fattispecie che hanno dato origine alla riserva.
L'Agenzia delle Entrate interviene sulla possibilità di disapplicare le norme antielusive ai fini ACE (art. 10, c. 3, del DM 3.8.2017) con riferimento al caso di una banca che ha effettuato diversi finanziamenti intercompany, rilevando un incremento rispetto al saldo del 31 dicembre 2010, nonché acquistato partecipazioni qualificate e rami di aziende da altre società del gruppo .
L'Agenzia delle Entrate affronta il caso di un gestore del Servizio idrico integrato (SII) che decide di cambiare le modalità di contabilizzazione del "FoNI" (una componente della tariffa destinata a finanziare gli investimenti), qualificandolo non più come ricavo ma come contributo in conto impianti. L’Agenzia indica quale unica modalità per recuperare gli effetti fiscali derivanti da tale cambio di impostazione contabile la presentazione di dichiarazioni integrative a favore previste in caso di correzione di errori od omissioni (art. 2, c. 8, DPR 322/1998).
Per il commercio di quotidiani e periodici nonché dei relativi supporti integrativi, la forfetizzazione della resa al 95%, prevista dal DL 73/2021 (art. 67, c. 7), si applica in relazione all’intero anno 2021 e non solamente dal giorno di entrata in vigore del citato Decreto.