L’Agenzia delle Entrate, esaminando il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione concordataria, ribadisce che l'art. 88, c. 4 ter, del Tuir - nel testo introdotto dal DLgs. 147/2015 - opera dal periodo di imposta 2016, pertanto può trovare applicazione per le sopravvenienze derivanti dal concordato omologato nel 2006 e contabilizzate nel 2019.