I compensi, le indennità e i rimborsi forfetari erogati ai collaboratori sportivi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sono qualificabili come redditi diversi, di cui all'art. 67, co.1, lett. m), del TUIR, a condizione che le mansioni rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalla Federazione di riferimento (nel caso di specie la Federazione Italiana Pallavolo).