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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Al conferimento da parte di una società non residente di un ramo d'azienda, costituito da tutti gli elementi attivi e passivi dell'attività della propria stabile organizzazione in Italia unitamente ai marchi e al dominio, a favore di un soggetto italiano: 1) si applica il regime di neutralità fiscale; 2) le partecipazioni emesse non scontano alcuna imposizione in Italia; 3) non si applica l'IVA, in quanto operazione fuori campo IVA, tuttavia si applica l'imposta di registro in misura fissa.
In sede di distribuzione delle riserve di utili, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è applicabile a prescindere dalla natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e dal percettore degli utili, anche nei casi in cui l'applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi perché sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Per i proventi corrisposti da un fondo immobiliare italiano ad un fondo estero non è possibile applicare l'esenzione da ritenuta, di cui all'art. 7, co. 3, del D.L. n. 351/2001, in quanto il fondo estero non è equiparabile ad un OICR italiano.
Ai fini della determinazione dei redditi di capitale da assoggettare a ritenuta, nel caso di rimborsi pro quota erogati da una SGR in sede di liquidazione di OICR sarà necessario confrontare i medesimi con il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto per verificare se sono state corrisposte somme in eccedenza. Pertanto, la SGR sarà tenuta a richiedere, se necessario, la provvista dai partecipanti per assolvere i propri obblighi di sostituzione d'imposta.
Il rimborso riconosciuto dal datore ai propri dipendenti per le spese relative all’effettuazione di un tampone Covid-19, imposto da un Protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituisce reddito imponibile IRPEF per il lavoratore, in quanto rientra tra le spese sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
Qualora il rapporto di lavoro post distacco all’estero preveda una revisione della retribuzione, ma termini, condizioni contrattuali e datore di lavoro immutati, il contribuente non può fruire del regime impatriati, in quanto si pone in continuità rispetto alle originarie condizioni contrattuali.