In seguito all'acquisizione del controllo di una società, la Rappresentante del Gruppo IVA ha trasmesso la comunicazione per l'inclusione della medesima nel perimetro del gruppo IVA in via tardiva, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis, con inclusione avvenuta soltanto in data 13 febbraio 2024, seppur con effetti dal 1° gennaio 2024.
Nel periodo 1° gennaio-13 febbraio 2024, vista l'impossibilità di utilizzare la partita IVA del Gruppo IVA (il SdI scartava le fatture da emettere), la società ha utilizzato la propria partita IVA nelle fatture con terze parti.
Ai fini della regolarizzazione delle fatture emesse e ricevute, per le fatture d'acquisto è possibile utilizzare la procedura di cui all'art. 6, co. 8, lett. b), del D.Lgs. n. 471/1997 con l'emissione di autofatture e la contabilizzazione delle stesse ai fini della detrazione IVA, mentre le fatture di vendita dovranno concorrere in ogni caso alla liquidazione IVA del Gruppo.
In tale evenienza, al fine di notiziare dell'errore i propri cessionari/committenti, il Rappresentante del Gruppo IVA dovrà inviare agli stessi delle "note di cortesia", indicando quali fatture vanno associate alla partita IVA del gruppo, che potranno transitare al di fuori del SdI e andranno conservate unitamente alle fatture originali.