Il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, il valore fiscale dell'azienda conferita (escluso l'avviamento ad essa riferibile), mentre il soggetto conferitario, in virtù del principio di neutralità fiscale che assiste l'operazione, subentra in tutti i valori (fiscali) che l'azienda conferita aveva presso il soggetto conferente (ad esclusione dell'avviamento). Il soggetto conferente che si sia avvalso della disciplina del regime di riallineamento dovrà, pertanto, continuare a dedurre il valore fiscale dell'avviamento in precedenza affrancato.