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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Ai fini dell’iper-ammortamento, per poter riferire l'ordine e l'acconto alla società del gruppo cessionaria del contratto di fornitura è necessaria la sussistenza - fin dall'origine - di elementi documentali e fattuali che, in maniera certa e incontrovertibile, dimostrino che la società del gruppo a cui è affidata la gestione centralizzata delle politiche di acquisto abbia effettuato la "prenotazione" dell'investimento in favore e per conto della società cessionaria stessa. Ai fini agevolativi viene assicurata la neutralità tra gli acquisti centralizzati di gruppo e gli acquisti effettuati dalle singole società.
Il riaddebito dei costi da un consorzio ad un altro consorzio, relativo ai servizi di raccolta differenziata urbana acquisiti dal primo in adempimento di una misura cautelare disposta AGCM, è soggetto ad IVA del 10%, in quanto il provvedimento rappresenta la fonte di un contratto di mandato senza rappresentanza.
In caso di svolgimento di più attività, per accedere al rimborso dell'eccedenza IVA, è necessario che, nell'ambito dell'attività prevalentemente esercitata, l'aliquota media su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni sia superiore a quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10%.
L'indennizzo connesso all'incremento del canone di locazione, essendo correlato al solo dato obiettivo dell'aumento di valore del compendio immobiliare, è escluso dall'ambito di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto oggettivo.
Il gruppo IVA costituito ex-novo non è obbligato a versare l'acconto IVA per il primo anno di operatività dell'opzione.
In tema di recupero dell'IVA assolta a seguito di una nota di variazione in diminuzione errata, al fine di garantire la neutralità dell'IVA, in linea generale, non si ravvisano impedimenti all'applicazione dell'articolo 60 ultimo comma del decreto IVA anche all'ipotesi in cui in capo al cedente sia stata accertata una indebita detrazione dell'IVA relativa ad una nota di variazione emessa tardivamente.