Nell’ambito dell’accordo di "work for equity" con una start up innovativa, l’agevolazione deve riguardare i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici. In tali casi la società può beneficiare dell'agevolazione, con conseguente irrilevanza, ai propri fini reddituali, del valore fiscale della partecipazione ricevuta.