L'ONLUS può fruire del Superbonus in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti in base ad un titolo idoneo (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito), nei quali svolge attività rientranti nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, attività direttamente connesse a quelle istituzionali, nonché attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, integrative delle stesse.