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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
La rinuncia a crediti relativi a canoni di affitto d'azienda scaduti, disposta in conseguenza ad una sopravvenuta situazione di crisi derivante dall'epidemia da Covid-19, costituisce una diminuzione di ricavi ai fini IRES e non una perdita su crediti deducibile. Infatti, la fattispecie è da inquadrare come una modifica dell'originario contratto e non come una modifica unilaterale, poiché volta ad ottenere la sostituzione in parte del preesistente assetto contrattuale con una nuova regolamentazione dei reciproci interessi.
In tema di credito d'imposta in investimenti in beni strumentali nuovi, i registratori di cassa telematici non possono considerarsi riconducibili tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0" e quindi ammessi alla fruizione delle agevolazioni previste dalle diverse discipline applicabili, ratione temporis, in ragione della data di effettuazione degli investimenti. Rimane la possibilità di applicare ai medesimi beni le agevolazioni previste per i beni strumentali diversi da quelli riconducibili nei citati allegati A e B alla legge n. 232 del 2016.
Le imprese che non hanno fruito del credito d'imposta per botteghe e negozi in relazione al mese di marzo 2020 perché non erano soddisfatti tutti i requisiti di cui all'art. 65 del DL n. 18/2020 possono fruire dell'agevolazione di cui all'art. 28 del DL n. 34/2020, qualora rientrino nell'ambito oggettivo e soggettivo delineato da quest'ultima.
Con riferimento al credito d'imposta locazione per soggetto che esercita l'attività turistico- ricettiva, la società sempreché abbia domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso, sussistenza dello stato di emergenza alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 e domicilio fiscale o sede operativa stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento potrà fruire del bonus affitti per i mesi da marzo 2020 a luglio 2021, a prescindere dalla verifica del requisito del calo del fatturato.
In tema di credito d'imposta in investimenti in beni strumentali nuovi, soltanto i costi relativi alle piccole opere murarie, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi non assumano natura di "costruzioni" ai sensi della disciplina catastale, possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell'iper-ammortamento.
Per le opere destinate alla realizzazione della parte muraria (vasche in cemento) di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue, i relativi costi sono esclusi dall'iper-ammortamento e dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in quanto sembrano assumere natura di "costruzioni". Pertanto, la disciplina agevolativa troverà applicazione soltanto con riferimento alle spese di acquisizione della parte impiantistica dell'investimento, purché si tratti di beni rientranti nell'allegato A della Legge n. 232/2016.