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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Agli slip assorbenti si applica l'aliquota IVA agevolata del 5%, in quanto la disposizione di favore introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 sembra poter far riferimento a tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell'igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche.
Il "contributo per malattia di lunga durata" e il "bonus straordinario Covid-19" erogati una tantum da un Ente bilaterale nel contesto emergenziale COVID-19 ai propri iscritti che ne facciano richiesta non sono inquadrabili in alcuna categoria reddituale IRPEF, di cui all'art. 6 del TUIR. Pertanto, non trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto.
Per gli interventi di risanamento e restauro conservativo effettuati su immobili vincolati per i quali "è obbligatoria l'autorizzazione preventiva da parte della Sovrintendenza" non è possibile fruire della detrazione del 19%, di cui all'art. 15, co. 1, lett. g), del TUIR.
Non è possibile compensare tramite modello F24 il credito d'imposta in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo (previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, DL. n. 152/2021) con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità alla normativa.
La "decontribuzione SUD", cioè l'agevolazione introdotta nel periodo Covid-19 che ha previsto l'esonero del 30% dei contributi previdenziali dei datori di lavoro per le prestazioni svolte nelle Regioni del Sud Italia, non può fruire della detassazione prevista per i contributi erogati nell'ambito del Covid-19, di cui all'art. 10-bis del DL n. 137/2020.