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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Il contributo a fondo perduto erogato a causa del Covid-19 non rileva ai fini della soglia dei 65.000 euro per l'ingresso o il mantenimento del regime forfetario.
Per il calcolo del fatturato, la società immobiliare esercente attività agricola deve includere anche la quota di corrispettivo versata al momento della cessione nel 2019, mentre non deve considerare le somme percepite nel 2018 a titolo di acconto su preliminari di cessioni di immobili perfezionate nel 2019.
Al fine di determinare l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2019 e nel 2020 per l'accesso al contributo a f.do perduto del DL Sostegni, la ditta individuale esercente attività di commercio al dettaglio di carburante deve includere anche il dato del prezzo corrisposto al fornitore.
Al fine del calcolo delle soglie per l'accesso al contributo a f.do perduto del DL Sostegni, la società S.A.S. esercente attività di commercio al dettaglio di carburante deve considerare l'ammontare dei ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore.
La società costituita nel 2019, che ha subordinato al perfezionamento dell'affitto di 2 rami di azienda l'inizio dell'attività, non può essere considerata soggetto neocostituito ai fini del contributo a fondo perduto del DL Sostegni, sia con riferimento alla determinazione della soglia massima di ricavi o compensi che per la verifica della contrazione del fatturato.
L'azienda editrice rientrante nello speciale regime IVA dell'editoria, che nel 2020 ha stampato una notevole mole di libri non venduti, consegnati o spediti in quanto stoccati nel proprio magazzino, può non considerare rilevanti ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per l'accesso al contributo a f.do perduto tali copie stampate.