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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
La fondazione che esercita un'attività commerciale non ricompresa in uno dei codici ATECO individuati dall'allegato 1 al DL Rilancio non può fruire del credito d'imposta, per l'assenza del requisito soggettivo previsti dalla norma.
Per gli interventi effettuati in un edificio posseduto interamente da una cooperativa, in cui una parte delle unità abitative è stata assegnata in godimento ai propri soci mentre un'altra parte delle medesime è data in locazione a terzi non soci, è possibile fruire del Superbonus soltanto qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari assegnate ai soci sia superiore al 50%, restando esclusa con riferimento alle eventuali spese relative ad interventi “trainati” realizzati sulle singole unità in locazione a terzi non soci.
Per gli interventi effettuati in un edificio posseduto interamente da una cooperativa a proprietà indivisa e costituito da più unità abitative assegnate in godimento ai propri soci, il Superbonus spetta in relazione alle spese sostenute sia per i lavori trainanti (isolamento termico) che per i lavori trainati (infissi e schermature solari).
Nel caso di cessazione del ramo d’azienda, la sopravvenienza passiva derivante dall'eliminazione dell'avviamento è deducibile, in quanto concorre alla determinazione del reddito nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene, poiché deriva dalla sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
Ai fini del credito d'imposta, la società con un pro-rata di detraibilità pari a 0 potrà considerare tra i costi rilevanti per la determinazione della base di commisurazione dell'agevolazione anche l'IVA indetraibile assolta.
Nel caso di percezione nel 2019 di redditi di pensione superiori a 30.000 euro, il contribuente decade dal regime forfetario a partire dall'anno 2020.