L'atto di cessione del credito d'imposta formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto all'obbligo di registrazione ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 5 della Tabella, allegata al TUR. Inoltre, la cessione del credito verso altri soggetti, se è effettuata tra le parti dietro corrispettivo, si ritiene avere finalità e natura finanziaria, pertanto rientra ai fini IVA tra le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10, co. 1, n.1), del DPR 633/72.