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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
La perdita di bilancio derivante dalle inadempienze dei consorziati falliti che dovrà essere coperta dai versamenti degli altri consorziati sono escluse dal campo di applicazione IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 633/72, in quanto trattasi di mere movimentazioni di denaro.
I Marina Resort possono applicare l'aliquota IVA del 10% per i contratti relativi alla sosta e il pernottamento dei diportisti con riferimento ai contratti di ormeggio delle imbarcazioni, ad esclusione della sola locazione degli spazi di ormeggio soggetta ad aliquota ordinaria. Mentre, invece, i servizi sulle imbarcazioni durante lo stazionamento al porto e i contratti di stazionamento a terra (cd. "porto secco") sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria, in quanto non sono direttamente inerenti la fornitura dell'alloggio.
Il soggetto non residente UE (Belgio) con rappresentante fiscale in Italia, che intende realizzare in Italia solo operazioni attive quali acquisti nazionali e importazioni, può utilizzare il "portale elettronico" per ottenere il rimborso dell'IVA a credito, a condizione che le fatture d'acquisto siano intestate alla Partita IVA estera e non confluiscano nelle LIPE e nella Dichiarazione annuale presentata dal Rappresentante Fiscale.
Le attività Fronting-Back, cioè il rapporto di mandato nell'ambito della concessione di crediti e delle relative operazioni di pagamento, incasso e giroconto, fruiscono del regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, co. 1, nn. 1) e 9), DPR n. 633/72.
Il riaddebito del "corrispettivo una tantum" dovuto all'ex AAMS per il rilascio del "NOD" (nulla-osta di distribuzione) effettuato, in via di rivalsa, dal produttore e/o importatore degli AWP in fase di acquisizione degli apparecchi concorre insieme al corrispettivo pattuito contrattualmente alla formazione della base imponibile IVA, determinata ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 633/72.
Le somme da versare a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti sono qualificabili come il corrispettivo previsto per l'assunzione di un obbligo di non fare/permettere, pertanto considerando che le prestazioni sono eseguite nei confronti di un soggetto passivo IVA residente nell'UE risultano esclusi dall'IVA in quanto inquadrabili tra i "servizi generici", ai sensi dell'art. 7-ter del DPR n. 633/72.