Qualora una procedura di concordato preventivo, aperta prima del 26 maggio 2021 ante DL n. 73/2021, venga convertita in fallimento, dichiarato in data post DL n. 73/2021, non si determina l'avvio di una nuova procedura concorsuale, ma la mera continuazione di quella già instaurata, secondo il principio della consecutio temporum.
Di conseguenza, dovendo applicarsi la disciplina dell'art. 26 del DPR 633/72 ante riforma, la nota di variazione potrà essere emessa esclusivamente nel momento in cui si verificherà l'infruttuosità della procedura concorsuale, nel caso di specie il fallimento.
Pertanto, il momento a tal fine rilevante coinciderà con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto oppure, ove questo non sia presente, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.