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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Gli impiegati a contratto del Ministero assunti all'estero presso il proprio ufficio di Rappresentanza non possono fruire del Premio di 100 euro, in quanto trattasi di lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa all'estero.
Per il caso di accordo aziendale stipulato l'8 ottobre 2020, in cui è stata definita la proroga fino al 31/12/2020 dell'accordo valido per il 2019 senza nuovi e diversi criteri di misurazione dell'obiettivo incrementale, ridisegnando soltanto la durata del periodo congruo di maturazione del premio al fine di rilevare un incremento attuale di redditività attraverso il confronto di due dati omogenei, si ritiene che qualora si verifichi l'incrementalità si potrà applicare il regime fiscale agevolato per il PdR.
I compensi per le prestazioni di vigilanza e/o ispezione, maturati successivamente ad agosto 2019 fino alla fine dell'anno stesso e corrisposti dal Ministero nell'anno successivo devono essere assoggettati a tassazione ordinaria nell'anno in cui sono percepiti, in quanto il ritardo di erogazione è fisiologico per la natura stessa degli emolumenti, pertanto va escluso dalla tassazione separata.
Per i tamponi, cioè asta con punta di nylon per effettuare il prelievo naso-faringeo per accertamento Covid, non esiste un codice doganale ad hoc, pertanto la ricomprensione nella strumentazione per diagnostica in vitro Covid-19 va valutata dall'ADM con accertamento tecnico.
La strumentazione per diagnostica in vitro Covid-19 può fruire dell'esenzione IVA con diritto di detrazione fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente con riferimento a: 1) Kit diagnostici Covid (ex 3002 1300 10, ex 3002 1400 10, ex 3002 1500 10, ex 3002 9090); 2) Kit per diagnosi Covid (ex 3821 0000); 3) Kit di campionamento (ex 9018 90, ex 9027 80); 4) Reagenti diagnostici PCR (ex 3822 0000); 5) Strumenti per la diagnosi in vitro (ex 9027 8080).
Il soggetto che svolge attività di gestione di un portafoglio finanziario (che include partecipazioni ed altri strumenti finanziari) al solo scopo di impiego della liquidità, non per conto terzi, seppur effettuata in qualità di investitore professionale, consente di escludere dall'inclusione tra i soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR per l'anno 2019. Il soggetto che non agisce in conto terzi e che non integra il requisito per la qualificazione come entità di investimento non rientra tra le istituzioni finanziarie italiane tenute agli obblighi di comunicazione FATCA.