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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
I registri contabili tenuti in modalità informatica devono essere oggetto di conservazione elettronica nel rispetto delle regole contenute nel DM 17 giugno 2014 oppure, in alternativa, devono essere stampati. L'imposta di bollo è comunque dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse ed è liquidata mediante modello F24 con il codice tributo "2501".
Il contribuente che ha acquistato una serie di unità immobiliari nel 2018, per le quali si sono verificati ritardi nel compimento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e contenimento energetico, non può fruire della sospensione di cui all'art. 24 del DL Liquidità, in quanto il termine entro cui ultimare i lavori non è riconducibile a quelli espressamente citati dalla norma.
La cessione di terreni destinati alla costruzione di un complesso residenziale non rientra nell'ambito di applicazione dell'agevolazione prima casa ed esula dalla ratio della stessa, che è quella di favorire l'acquisizione della "prima abitazione".
Per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli adibiti all'imboschimento, il contribuente può accedere all'agevolazione di cui all'art. 51 della Legge n. 126/2020, a condizione che l'atto d'acquisto sia stato stipulato entro il 31/12/2020 e che venga prodotta idonea documentazione da cui si evidenzia che l'intervento di riqualificazione con pulizia, piantumazione sostitutiva e nuova piantumazione sia stato realizzato entro il termine di 12 mesi dalla data dell'acquisto del terreno.
L'indennità di natura risarcitoria che il beneficiario di un provvedimento di occupazione temporanea (aree necessarie alla realizzazione di opere relative ad infrastrutture lineari energetiche) è tenuto a corrispondere al proprietario del terreno temporaneamente occupato è soggetta ad imposta di registro, ad aliquota "residuale" del 3%.
Gli interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario, composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, possono fruire del Superbonus, solo con riferimento alle unità immobiliari e relative pertinenze e non per i due locali adibiti a deposito/magazzino che non sono pertinenziali.