Nel caso di mandati fiduciari cointestati tra due soggetti (marito e moglie) gestiti da una società fiduciaria, all'atto della morte di del marito alla quale segue il trasferimento dei beni agli eredi e alla moglie, per quest'ultimo rapporto verso la moglie il trasferimento sul conto del 50% dei titoli, non caduto in successione, non può essere assimilato ad una cessione, pertanto non si applica l'imposta sostitutiva. Ciò in quanto il cambio di destinazione del deposito titoli non deriva da una manifestazione di volontà del coniuge superstite.