Nell'ambito di una trasformazione agevolata in società semplice, in cui la Società ha detratto integralmente l'IVA sui beni oggetto di estromissione (evidenziando il relativo credito nella dichiarazione annuale IVA 2008, poi definitivamente perso per la disciplina sulle società di comodo), se la trasformazione avviene entro il 30 settembre 2023 non sussiste alcun obbligo di rettifica, in quanto è ormai trascorso il periodo di tutela fiscale dei beni oggetto di estromissione, mentre l'estromissione darà luogo ad un'operazione esente da IVA, salvo diversa opzione per il regime di imponibilità.