Per le cessioni intracomunitarie, indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto, il cedente può dimostrare l'operazione anche dal 1° gennaio 2020 con gli strumenti di prova descritti dalla Risposta ad interpello n. 100/2019, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'art. 45-bis. Inoltre, le prove a dimostrazione dell'operazione possono ancora essere reperite secondo le indicazioni fornite con la Risoluzione n. 19/E del 2013, che si ritengono ancora efficaci.