In una scissione parziale proporzionale, nel riparto delle posizioni soggettive, le perdite fiscali devono essere ripartite tra la scissa e la beneficiaria, in quanto tali posizioni soggettive, pur essendo state originariamente generate dal Ramo d'Azienda Alfa, rappresentano pur sempre un'entità unitaria non imputabile, per natura, a specifici asset, essendo oramai confluite nel bilancio dell'incorporante alla data dell'1 gennaio 2018. Anche le eccedenze ACE devono essere "ripartite" tra la società scissa e la beneficiaria proporzionalmente alle quote di patrimonio netto contabile rimaste nella prima e quelle trasferite alla seconda.