Per la società in house providing costituita da un Comune per la gestione dei servizi pubblici di facilities management (manutenzione strade ed edifici, pulizia ed igiene ambientale, accoglienza e centralino, facchinaggio, gestione autoparco, emergenza neve, ...) non vi sono i presupposti per l'applicazione della disciplina, poiché i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non sono di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma.