L'indennità pagata nel 2020 sine titulo dal conduttore per continuare a godere dell'immobile, corrisposta a seguito di un contratto di locazione cessato nel 2019 e dovuta in base ad uno specifico accordo con il locatore, si riferisce ad un rapporto tra le parti assimilabile ai contratti di locazione, leasing o concessione, ai soli fini dell'agevolazione in oggetto. Pertanto, la società conduttrice può fruire del credito d'imposta, con riferimento alla quota di indennità imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, come previsto dall'articolo 28 del DL 34/2020.