Al fine di qualificare un'operazione come un servizio di ristorazione deve essere preponderante la componente relativa ai servizi di supporto che consentono al consumatore finale il consumo immediato. Pertanto, la sola fornitura di cibi e bevande nell'ambito dei servizi di ristorazione è considerata dal diritto comunitario, così come dalla prassi interna dell'Amministrazione finanziaria, una cessione di beni, rilevando l’importanza della distinzione per la determinazione dell’aliquota IVA applicabile alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande.
Nel caso in specie, mentre la "somministrazione di alimenti e bevande" è assoggettata all'aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, la "cessione" dovrà scontare l'aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.