Per la società che effettua prevalentemente cessioni mediante introduzione in un deposito IVA, le operazioni non assoggettate ad imposta effettuate nel deposito IVA non possono partecipare al calcolo dell'aliquota media, pertanto il contribuente può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile.
In tema di cessione del credito IVA futuro, la notifica dell'atto di cessione del credito all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente va effettuata dopo la presentazione della dichiarazione in cui confluisce il credito futuro ceduto e chiesto a rimborso, perché è solo da tale data che il credito IVA spettante diviene certo e definito, cristallizzandosi nella scelta operata dal contribuente tra le alternative in proposito offerte dall'ordinamento.