Il contribuente ha acquistato un bene agevolabile senza indicare il riferimento della norma agevolativa né sulla fattura né sul contratto stipulato. L'Agenzia precisa che: 1) la fattura sprovvista del riferimento non è considerata documentazione idonea, pertanto determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione; 2) per le fatture cartacee il riferimento può essere apportato dall'acquirente sull'originale di ogni fattura, sia d'acconto che di saldo, con scrittura indebile, anche mediante timbro; 3) per le fatture elettroniche il beneficiario può, in alternativa, stampare il documento di spesa ponendo la predetta scritta indelebile (con conservazione della fattura ai sensi dell'art. 34, co. 6, del DPR 600/73) oppure realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e da conservare insieme alla stessa. In tale secondo caso, il cessionario/committente può anche inviare tale documento al SdI. La regolarizzazione dovrà essere effettuata entro la data in cui sono avviate le eventuali attività di controllo da parte del beneficario.