L'indennità straordinaria Covid-19 erogata una tantum da un ente di previdenza ed assistenza ai propri iscritti, per il ricovero in ospedale a causa del virus, costituisce una prestazione di tipo assistenziale riconducibile tra quelle previste dal Regolamento dell'ente, pertanto non rileva ai fini reddituali, non essendo inquadrabile in alcuna categoria di reddito, ai sensi dell'art. 6, co. 2, TUIR.