Una società italiana senza stabile organizzazione in Tanzania, svolge a favore di una controllata in Tanzania prestazioni di assistenza nei servizi di ingegneria di progetto, incluse le aree della logistica, della definizione del bilancio e della consulenza su questioni finanziarie, dei servizi di segreteria e di consulenza legale, della gestione dei finanziamenti, del reclutamento e della formazione del personale, della consulenza sull’investimento dei fondi in eccesso e delle pubbliche relazioni.
La medesima società italiana senza stabile organizzazione in Uganda svolge anche a favore di due entità estere (una stabile organizzazione in Uganda di una società olandese e una stabile organizzazione in Tanzania di una società inglese), impegnate nella costruzione di un oleodotto, prestazioni complesse, relative alla verifica e predisposizione del progetto, alla presa in consegna, ispezione e conservazione dei beni esistenti negli Stati africani, al collaudo e ai test qualitativi, nonché alla fornitura della manodopera.
In tali casistiche, in presenza di prelievi locali sui compensi pagati alla società italiana, i compensi per servizi tecnici possono essere tassati anche in Uganda, mentre i compensi manageriali possono essere tassati anche in Tanzania.
Per le prestazioni complesse, invece, è possibile isolare con criteri oggettivi la parte del corrispettivo riferita alle prestazioni qualificate come servizi tecnici o manageriali.
Infine, qualora le ritenute subite all'estero in tali Paesi abbiano carattere definitivo in base alle due Convenzioni, ossia quando i compensi ricadono nelle nozioni di servizi tecnici o manageriali, l'imposta trattenuta all'estero può essere scomputata dall'imposta italiana, mediante credito d'imposta, ai sensi dell'art. 165 del TUIR.