Nell'ipotesi in cui l'utenza è intestata ad un soggetto che riaddebita in via analitica il costo ad altri soggetti, i crediti d’imposta per le imprese non energivore spettano al soggetto su cui grava, per effetto del riaddebito analitico, l’onere economico della spesa per l’energia elettrica, in quanto non rileva l'intestazione dell'utenza. La relativa comunicazione deve essere inviata dal beneficiario del credito; pertanto, la società intestataria delle utenze che ha presentato in via precauzionale e prudenziale tali comunicazioni dovrà richiedere l'annullamento delle istanze.