Gli emolumenti pensionistici percepiti per lo svolgimento in Italia di un'attività di lavoro dipendente a carattere pubblico, da parte di un soggetto con doppia nazionalità italiana e britannica residente nel Regno Unito, sono imponibili esclusivamente nel Regno Unito.
L'art. 18, paragrafo 1 della Convenzione Italia-Regno Unito prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi di pensione, corrisposti a fronte della prestazione di un'attività di lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario.
Il successivo paragrafo 2 stabilisce, al sub paragrafo (a), un'eccezione per le pensioni pubbliche, assoggettate a imposizione esclusiva nello Stato della fonte della pensione.