1) Al trasporto effettuato con trenini turistici viaggianti su gomma si può applicare l'aliquota IVA del 10%, in quanto la società svolge un'attività di trasporto urbano di persone, senza fornitura di servizi accessori, con l'utilizzo di mezzi diversi da quelli "adibiti al servizio di taxi";
2) I soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, laddove certifichino i relativi corrispettivi tramite l'emissione di biglietti conformi alla normativa, non incorrono nell'ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati, ovvero di emissione di scontrini e ricevute fiscali.