La pensione INPS erogata a un soggetto residente in Austria, in quanto erogata da un ente pubblico a fronte del servizio reso presso enti pubblici dell'amministrazione locale italiana, finanziati da fonti pubbliche e deputati all'erogazione di servizi sanitari nel territorio di competenza, rientra tra le pensioni pubbliche di cui all'art. 19, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Austria. Pertanto, gli emolumenti pensionistici erogatisono da assoggettare ad imposizione esclusiva in Italia, in quanto Stato della fonte (art. 19, paragrafo 3, lett. a), della Convenzione Italia-Austria).