Nonostante risulti siglato un accordo che promuove un forte partenariato tra Unione europea e Regno Unito, quest'ultimo non può essere considerato al pari di uno Stato membro. Pertanto, non vige l'art. 49 del TFUE, la cui applicazione resta circoscritta all'interno dell'Unione.
Inoltre, non è possibile applicare la ritenuta dell'1,20%, in quanto l'articolo 27, comma 3-ter del DPR 600/73 richiede che la distribuzione degli utili sia rivolta alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito negli Stati membri UE o SEE.
Nel caso di specie, quindi, viene in rilievo l'art. 10 paragrafo 2 lett. a) della Convenzione contro la doppia imposizione internazionale stipulata tra l'Italia e il Regno Unito.
Tale norma prevede che per i dividendi il prelievo è pari al 15%; se, però, la società beneficiaria ha almeno il 10% dei diritti di voto nella società che paga gli utili, la misura è ridotta al 5%.