Ai fini dell'applicazione del regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR, gli oneri accessori di diretta imputazione sostenuti per il compimento della cessione che genera una plusvalenza che si qualifica per il regime di esenzione, essendo portati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima, divengono deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza (per i soggetti IRES, quindi, sono deducibili per 5% del loro ammontare).
Per quanto concerne gli altri costi connessi alla cessione della partecipazione, che non sono computati nella determinazione della plusvalenza si applica il regime di indeducibilità previsto dall'art. 109 co. 5 del TUIR.