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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Stabilire se il lavoratore autonomo abbia avuto a disposizione un luogo che possa considerarsi una base fissa in Italia dipende dalla possibilità effettiva del lavoratore non residente di utilizzare tale luogo per svolgere la sua attività, nonché reale della presenza del lavoratore autonomo in quel luogo e delle attività che vi ha svolto, non valutabile in modo esclusivo in base al fattore temporale.
In virtù della Convenzione Italia - Francia, sono imponibili anche in Italia le pensioni pagate ad un residente francese in relazione a un ex impiego in Italia. Se l'istituto previdenziale italiano non ha effettuato le trattenute nelle annualità pregresse e non provveda a regolarizzare la situazione, è il pensionato non residente a dover presentare le dichiarazioni in Italia e versare le imposte senza sanzioni in ragione della condotta incolpevole del contribuente.
In relazione al regime OSS: 1) viene confermata la possibilità di assolvere l'IVA tramite il regime OSS per le cessioni di beni tramite una piattaforma web o presso negozi italiani, con trasporto dei beni a cura del fornitore a privati consumatori tedeschi; 2) viene confermata la possibilità di assolvere l'IVA tramite il regime OSS anche nel caso in cui il venditore acquisti i capi dalla consociata tedesca e li rivenda a privati francesi, provvedendo però alla spedizione dal proprio magazzino in Germania mediante un identificativo IVA tedesco; 3) nel caso in cui il venditore acquisti i beni presso la consociata tedesca e li spedisca dai magazzini di quest'ultima ai privati francesi, l'Agenzia delle entrate esclude che possa di avvalersi dell'OSS e ritiene che si debba identificare ai fini IVA in Francia per assolvere i relativi obblighi IVA.
Viene analizzato la situazione in cui un lavoratore dipendente di una società irlandese, residente in Italia, non ha potuto trasferire la propria residenza all'estero a causa del blocco alla circolazione determinato dall'emergenza COVID entro la prima metà del periodo di imposta 2021. Il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa fino a luglio 2021 in smart working dall'Italia e che si è trasferito in Irlanda solo da agosto 2021, con contestuale iscrizione all'AIRE. Sono da assoggettare ad imposizione esclusiva in Italia i redditi di lavoro dipendente prodotti lavorando in smart working dall'Italia e ad imposizione concorrente i redditi successivamente conseguiti con l'attività svolta in Irlanda.
In assenza dei presupposti per l'applicazione del regime agevolativo del "call of stock", per il trasferimento dei beni dall'impresa italiana al depositario e la successiva cessione al cliente francese, per la normativa interna si realizza un'operazione assimilata ad una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 co. 2 lett. c) del DL 331/93.
Nel caso di un acquisto di partecipazioni infragruppo il prezzo non venga contestualmente pagato: non si verifica in capo alla società acquirente una riduzione della base ACE, in quanto non esiste alcuna movimentazione di denaro e la riduzione interverrà nell'esercizio in cui il prezzo verrà pagato. Infine il credito che sorge in capo alla società cedente non ha natura finanziaria, e non riduce quindi la base ACE dell'impresa cedente.