Le operazioni di investimento in Third Party Litigation Funding (cd. ''TPLF''), cioè in procedimenti giudiziari e stragiudiziali in cui vengono sostenute spese giudiziarie e di altro tipo in cambio di una quota degli eventuali risarcimenti, hanno natura finanziaria, pertanto quando sono territorialmente rilevanti in Italia sono da considerare esenti ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 1) del DPR n. 633/1972.