Le prestazioni di servizi rese da un'ATI (Associazione Temporanea Imprese) nei confronti dell'Esercito Italiano, se il rapporto tra la capogruppo e le società aderenti all'ATI è regolato da un mandato senza rappresentanza, non godono del regime di non imponibilità IVA ex art. 72, co. 1, lett. b) perché non effettuate direttamente nei confronti della NATO. Viceversa, in caso di mandato con rappresentanza, le stesse operazioni vanno fatturate dalla capogruppo, ex art. 72 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, in nome e per conto delle società partecipanti all'ATI.