Per le donazioni effettuate dal Fondatore nella Fondazione, il primo può, in via di principio, beneficiare della previsione di cui all'art. 100, co. 2, lett. a), del TUIR; trattandosi di oneri di utilità sociale deducibili per cassa, la relativa rilevanza fiscale prescinde dalla previa imputazione degli stessi a conto economico; gli oneri di cui all'art. 100, co. 2, lett. a), del TUIR, al ricorrere delle condizioni di legge, potranno essere dedotti, concorrendo al pari delle altre erogazioni (in natura e/o in denaro) effettuate dal Fondatore in favore della Fondazione al limite massimo di deducibilità consentito (2% del reddito d'impresa dichiarato).