Per la restituzione di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti: 1) se originano da provvedimenti amministrativi derivanti da sentenze passate in giudicato prima del 19 maggio 2020, la restituzione dovrà avvenire al lordo anche nel caso in cui avvenga successivamente al 1° gennaio 2020, salvo diverso successivo accordo tra le parti; 2) la determinazione dell'importo netto da restituire, comporta la sottrazione dal lordo delle ritenute operate ai fini IRPEF, distintamente per ogni annualità cui si riferisce l'indebito; 3) nel caso di parziale restituzione delle somme in assenza di sentenza passata in giudicato e di accordo tra le parti (mancanza di definitività della pretesa), la Cassa può usufruire del credito di imposta solo sulla somma effettivamente restituita dal sostituito; 4) nel caso in cui siano restituite somme diverse dal reddito di lavoro dipendente o di pensione, la modalità di restituzione al netto della ritenuta può avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano assoggettate a qualsiasi titolo a ritenuta alla fonte.