Sono esclusi dalla possibilità di aderire alla super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo, i soggetti che abbiano optato per il regime di autoliquidazione "oneri documentali" ex art. 4 del DL 34/2019.
Nel caso di specie, considerando l'opzione per il regime di autoliquidazione Oneri Documentali espressa dalla società con la dichiarazione dei redditi, la società non potrà scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al "nuovo" regime agevolativo.
La società potrà tuttavia continuare a fruire del vecchio Patent box in autoliquidazione OD fino alla sua naturale scadenza quinquennale, senza obbligo di esercitare anno per anno l'opzione OD.