Qualora non sia stato indicato lo sconto in fattura in relazione ad un intervento agevolabile con bonus facciate, in cui vi sia stato il pagamento del 10% del corrispettivo, l'operazione non può considerarsi perfezionata e non sarà possibile emettere una nota con variazione. Il committente potrà comunque recuperare il 10% delle spese effettivamente sostenute mediante fruizione diretta della detrazione nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021. Tale detrazione, tuttavia, non potrà essere ceduta, in quanto non è stata effettuata la comunicazione all'AE entro il 29 aprile 2022.