L'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le condizioni per esentare ai fini IVA le prestazioni erogate da un advisor nei confronti di fondi comuni di investimento. In particolare l'Agenzia precisa che: 1) i servizi resi in qualità di advisor direttamente ai propri clienti, con assunzione diretta della responsabilità, rientrano nell'esenzione IVA se forniti per la gestione di fondi comuni di investimento; 2) per le prestazioni consulenziali rese indirettamente ai clienti, in sub-delega per conto di società terze specializzate, occorre valutare il profilo di responsabilità per le attività sub-delegate; 3) anche nel caso di soggetti terzi con qualità di sub-fornitori o co-fornitori dei servizi di consulenza (lavoratori autonomi con propria partita IVA ovvero, per le attività di risk management, società specializzata del settore) occorre operare la predetta valutazione in merito alla responsabilità.