La partecipazione "virtuale" ad un evento, qualora non comporti la fruizione di servizi differenti rispetto alla partecipazione "fisica", è riconducibile, ai fini IVA, ai servizi di accesso ad una manifestazione. Pertanto, la prestazione deve essere assoggettata ad imposta nel luogo in cui l'evento materialmente si svolge, ai sensi dell'art. 7 - quinquies del DPR 633/72.