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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia, esaminando un'operazione di fusione in presenza di consolidato, ammette la possibilità di disapplicare le disposizioni contenute nell'art. 172, c. 7, del TUIR che vieta la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali.
L'Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di disapplicare le disposizioni sulla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali (art. 172, c. 7, TUIR) con riferimento a un'operazione di fusione di tre società appartenenti al medesimo gruppo che possiedono perdite fiscali superiori all’ammontare di ciascun patrimonio netto contabile di riferimento.
Le perdite fiscali pregresse della società scissa possono essere riportate, senza limiti, dalla società beneficiaria appositamente costituita ai fini dell'operazione straordinaria, sulla base del patrimonio contabile della scissa che le è stato attribuito.
In caso di conferimento, operato da una società estera, dell'azienda della stabile organizzazione italiana a favore di una neocostituita italiana, l'operazione: è neutrale (artt. 176 del TUIR) con riferimento ai plusvalori latenti nei beni; è neutrale con riferimento ai plusvalori della partecipazione ricevuta in cambio solo se la stessa è iscritta nella contabilità della stabile organizzazione che residua in Italia dopo il conferimento.
L'Agenzia delle Entrate, con riferimento a una società residente che ha erogato a due controllate estere somme a titolo sia di finanziamento sia di conferimento, esclude la realizzazione di un effetto dupicativo dell'ACE e quindi ammette la possibilità di disapplicare la norma antielusiva prevista dall'art. 10 del DM 3.8.2017.
Non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP i proventi e gli oneri derivanti da contratti di acquisto e vendita a termine "physically-settled" di energia e gas con finalità di trading.